I marchi permettono di individuare il materiale in conformità alla Legge
1112 del 1966 (vedere link sotto), che disciplina in modo univoco
i termini cuoio, pelle e pelliccia ed agli standard di qualità previsti
dalle norme UNI.
Possono utilizzare i marchi VeraPelle e VeroCuoio tutte le aziende che producono
pellami o articoli in pelle e che abbiano provveduto alla sottoscrizione dello
specifico contratto d’uso.
I marchi “vero cuoio” e “vera pelle”
nella loro forma attuale nacquero nel 1973 ad opera del Consiglio Internazionale
dei Conciatori (ICT), costituitosi a Londra, all’indomani della seconda
guerra mondiale; da 17 tra i più importanti Paesi produttori del mondo
(Argentina, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Olanda,
Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e Germania).
Successivamente il marchio venne ufficialmente adottato anche dalla Confederazione
Europea dei Conciatori. Ogni Stato membro ha poi provveduto alla registrazione
del marchio nel proprio Paese, impegnandosi per la sua promozione ed il corretto
utilizzo.
Sono marchi registrati e proprietà UNIC, Unione Nazionale
Industria Conciaria.
Link di collegamento a Legge 1112
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